La bonifica nella legislazione regionale

La Regione Toscana con la legge 5 maggio 1994 n. 34 pubblicata sul BUR del 13 maggio 1994 ha notevolmente ammodernato ed ampliato il concetto di bonifica previsto nella precedente legge 23 dicembre 1977 n. 83.

Con tale legge vengono anzitutto affermati principi di grande rilevanza con riferimento specifico all'attività di bonifica.

Viene infatti espressamente affermato che la Regione riconosce la bonifica come "mezzo permanente" finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione della produzione agricola, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali.

Inoltre la stessa legge, con una norma specifica, riconosce ai Consorzi un "prevalente ruolo ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica".

Vengono anche espressi principi fondamentali di grande rilevanza per la considerazione dell'attività di bonifica all'interno della complessa azione pubblica sul territorio.

La legge coglie anche il principio che la bonifica rappresenta un settore della generale programmazione sul territorio.
Corrispondentemente viene riconosciuta quale attività di bonifica l'insieme degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la conservazione e l'incremento delle risorse idriche per usi agricoli nonché l'adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere di bonifica già realizzate.

È di particolare interesse il rilievo che viene dato all'esigenza di mantenere in efficienza il sistema della bonifica già vigente come non può non sottolinearsi la grande rilevanza che viene data alla bonifica idraulica.
Con riferimento alle acque vengono considerate opere di bonifica non solo quelle di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalente fini agricoli, ma anche quelle intese a tutelarne la qualità.
Tutto il territorio regionale viene classificato di bonifica ed è prevista una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica onde costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali all'esigenza di organicità dell'attività di bonifica.

Vengono riconosciute ai Consorzi sia importanti funzioni propositive per la definizione del programma regionale per la bonifica, sia le fondamentali funzioni di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica e dei canali demaniali di irrigazione e vengono altresì attribuiti ai Consorzi le funzioni dei Consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria, nonché le funzioni di Consorzi idraulici di terza categoria, rientranti nella competenza regionale.
La legge disciplina anche il sistema elettorale secondo il principio del voto pro-capite per fasce di contribuenza nonché detta specifiche disposizioni per la composizione degli organi di amministrazione dei Consorzi ed il loro funzionamento.

Si tratta in sostanza di una legge organica che disciplina tutti gli istituti relativi alla bonifica e al ruolo dei Consorzi e che realizza una importante riforma anche per quanto concerne il riordino degli Enti esistenti.

La legge, nell'intento di pervenire al risultato che l'attività di bonifica sia svolta sull'intero territorio regionale, prevede che, qualora nei comprensori di bonifica gli interessati non assumano l'iniziativa per la istituzione di un Consorzio, le funzioni di realizzazione della bonifica e di gestione delle opere siano esercitate dalle Comunità Montane qualora il comprensorio di bonifica ricada per intero o per una parte non inferiore al 70% in una Comunità Montana.

Il provvedimento, quindi, nel suo complesso rappresenta per i Consorzi di bonifica della Toscana un importante e validissimo riconoscimento che consente di poter proficuamente operare per svolgere una funzione di rilevanza fondamentale per il governo del territorio.

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