Il potere impositivo

Il presupposto della contribuenza consortile è rappresentato dal beneficio che gli immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel comprensorio consortile, traggono dalle opere e dall'attività di bonifica (articoli 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 ; articolo 16 L.R.T. 5 maggio 1994 n. 34).

Pertanto tutti gli immobili che ricevono un beneficio e che rientrano nel comprensorio consortile devono sostenere le spese del Consorzio tramite apposita contribuenza.

La Regione Toscana, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. n. 34/94 ha provveduto ad una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica con riferimento alle unità idrografiche quali aree fondamentali nelle quali dare attuazione al complesso ruolo di difesa del suolo, di tutela del territorio, da un lato, e di sviluppo dello stesso, dall'altro.

La richiamata Legge Regionale Toscana n. 34/94 dopo aver affermato all'articolo 1 comma 1: "La Regione riconosce nell'attività di bonifica un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali", all'articolo 2 comma 1 stabilisce che: "Costituisce attività di bonifica, ai fini della presente legge, il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate."

Infine all'articolo 9 identifica come opere di bonifica:
  1. la canalizzazione della rete scolante e le opere di regimazione dei corsi d'acqua;
  2. gli impianti di sollevamento delle acque;
  3. le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle opere utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;
  4. le opere per la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti;
  5. le opere per il rinsaldamento ed il recupero delle zone franose;
  6. le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni;
  7. le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;
  8. le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.
Per l'adempimento di detti fini istituzionali, i Consorzi hanno il potere (ma è anche atto dovuto) di imporre contributi ai proprietari consorziati in relazione al beneficio apportato. Ai contributi imposti dai Consorzi è stata riconosciuta, dalla dottrina e dalla costante giurisprudenza, natura tributaria.

Il potere impositivo dei Consorzi ha per oggetto tutti gli immobili (ovvero quei beni rientranti nella previsione di cui all'art. 812 del C.C.), siti all'interno del comprensorio classificato in bonifica, che traggono beneficio dalla bonifica, qualunque sia la loro destinazione (agricola od extragricola).

Soggetti obbligati ai contributi sono i titolari del diritto di proprietà dell'immobile oggetto dell'imposizione.

Sono perciò da considerare, oltre ai fondi rustici, anche tutti gli immobili con destinazione extragricola, siano essi civili abitazioni, opifici, infrastrutture, ecc. ciò è esplicitamente confermato dall'articolo 3 comma 2 della Legge Regionale Toscana n. 34 del 5 maggio 1994 che recita: "I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione di tali opere qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza".

I criteri in materia di riparto degli oneri a carico dei proprietari devono, quindi, tenere in considerazione gli aspetti globali del vantaggio della bonifica quale strumento di sviluppo generale e di tutela del territorio (a tale proposito è significativa la sentenza della Corte Costituzionale - Sent. N. 66 del 24.02.1992 dove, con puntuali motivazioni, è riconosciuto che le funzioni concernenti la bonifica costituiscono un settore della generale programmazione del territorio e, più precisamente, di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo).

La bonifica non può trascurare il fenomeno a cui stiamo assistendo di crescente presenza di immobili extragricoli nell'ambito di comprensori, una volta quasi esclusivamente agricoli, e spesso di un'intima e complessa compenetrazione e di conseguente maggior carico di impegni per i Consorzi che devono assicurare servizi più efficienti.

Basti, a questo ultimo proposito, considerare che un terreno a destinazione agricola può sopportare con modesto danno stati di insofferenza idraulica anche per qualche giorno, specialmente nel periodo invernale ; un centro abitato, un opificio, un'infrastruttura di area, certamente no.

Non si può inoltre trascurare il fatto che mentre l'agricoltura svolge una funzione di conservazione attiva e dinamica del suolo altre diverse attività spezzano l'equilibrio degli ecosistemi (scarichi nel reticolo fluviale di acque di rifiuto urbane ed industriali per cui risulta necessaria una costante e più incisiva opera di manutenzione del reticolo idrografico a causa della cospicua sedimentazione e della vegetazione infestante che prolifera anche per l'effetto concimante degli stessi apporti, attingimenti selvaggi da falde, aumento delle superfici impermeabilizzate con relativi aumenti dei vari coefficienti di deflusso, ecc.).

Alla luce delle precedenti considerazioni, può essere esaminata la natura dei benefici prodotti dalle opere di bonifica, e quindi possono essere fissati i criteri di riparto della contribuenza, che devono fondarsi su indici di beneficio conseguito o conseguibile da parte degli immobili stessi.

Pertanto il Piano di Classifica individua i benefici derivanti dagli immobili del comprensorio dall'attività del Consorzio ed elabora gli indici per la quantificazione di tali benefici.

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